Art. 2.

  E'  competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti  soggettivi  di  ammissione  dei  propri  componenti  e dei
cittadini   eletti   dal   Parlamento   ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo  135  della  Costituzione,  deliberando  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.