Art. 4.

  Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta   alle   supreme  magistrature  ordinaria  ed  amministrative,
effettuata  secondo  le  norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti  coloro  che  ottengono  il  maggior  numero  di  voti purche'
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
  Qualora  nella  prima  votazione  non  si  raggiunga la maggioranza
prevista  nel  comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione  di  ballottaggio  tra  i  candidati,  in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
  A  parita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di eta'.