Art. 7.

  Sono  abrogati  la  disposizione  transitoria settima, ultimo comma
della   Costituzione,   l'articolo   3,   primo  comma,  della  legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge  costituzionale  11  marzo  1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  E'   altresi'   abrogata   ogni   altra  disposizione  contraria  o
incompatibile con quelle della presente legge.

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE