Art. 10.
                             Iscrizione

  Il  Consiglio  dell'Ordine  delibera  nel termine di due mesi dalla
data  di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione e la relativa
decisione,  adottata  su  relazione  di  un  membro del Consiglio, e'
motivata.
  Qualora  il  Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine
fissato  dal  primo  comma,  l'interessato puo' entro i trenta giorni
successivi,   riproporre  la  domanda  al  Consiglio  nazionale  che,
richiamati   gli   atti,   decide   entro  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda.