Art. 10.
Iscrizione
Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla
data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa
decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e'
motivata.
Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine
fissato dal primo comma, l'interessato puo' entro i trenta giorni
successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che,
richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda.