Art. 10. Iscrizione Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato puo' entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.