Art. 11.
Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
L'anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e'
determinata dalla data della relativa deliberazione.
L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo
l'ordine cronologico della deliberazione.
L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta
il numero d'ordine di iscrizione.