Art. 11.
      Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

  L'anzianita'  di  iscrizione  nell'albo  o  nell'elenco speciale e'
determinata dalla data della relativa deliberazione.
  L'iscrizione  nell'albo  o  nell'elenco  speciale  avviene  secondo
l'ordine cronologico della deliberazione.
  L'albo  e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta
il numero d'ordine di iscrizione.