Art. 12.
Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale
Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico
ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco
speciale:
1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
2) nei casi di incompatibilita';
3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di
trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato
da tale requisito a norma dell'articolo 7.
Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver
sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in
quello previsto dal n. 1) del comma precedente.