Art. 13.
Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale
L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del
Consiglio dell'Ordine al Ministro per la grazia e giustizia, ai
presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.