Art. 13.
            Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

  L'albo  e  l'elenco  speciale  sono  trasmessi  in copia a cura del
Consiglio  dell'Ordine  al  Ministro  per  la  grazia e giustizia, ai
presidenti  ed  ai  procuratori  generali delle corti di appello e al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.