Art. 16.
Consiglio dell'Ordine
Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed e' composto di nove
membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli
seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.
Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a
quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le
altre disposizioni concernenti la professione;
b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede
alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due
anni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della
professione;
d) adotta provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza
dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del
contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o
nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei
pareri sulla liquidazione degli onorari.