Art. 18. 
                 Riunioni del Consiglio dell'Ordine 
 
  Il Consiglio dell'Ordine e' convocato dal presidente ogni volta che
egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto  da  almeno  quattro
membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi. 
  Il verbale della  riunione  e'  redatto  dal  segretario  sotto  la
direzione del presidente ed e sottoscritto da entrambi.