Art. 18.
Riunioni del Consiglio dell'Ordine
Il Consiglio dell'Ordine e' convocato dal presidente ogni volta che
egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro
membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
Il verbale della riunione e' redatto dal segretario sotto la
direzione del presidente ed e sottoscritto da entrambi.