Art. 19.
Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine
Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione
e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono
notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma.
In caso di irreperibilita' la comunicazione avviene mediante
affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del
Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza
dell'interessato.