Art. 2.
Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di biologo e' obbligatoria
l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai
quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui
dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro
richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della
libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine
soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.