Art. 20.
               Scioglimento del Consiglio dell'Ordine

  Il  Consiglio  dell'Ordine  se  non  e'  in grado di funzionare, se
chiamato  all'osservanza  dei  propri  doveri  persiste nel violarli,
ovvero se ricorrono altri gravi motivi, puo' essere sciolto.
  In  caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni
sono  esercitate  da  un  commissario straordinario il quale dispone,
entro  novanta  giorni  dalla  data  di scioglimento, la convocazione
dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
  Lo   scioglimento   del  Consiglio  dell'Ordine  e  la  nomina  del
commissario  sono  disposti  con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi.
  Il  commissario  ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno
di  due  e  non  piu'  di  sei membri, da scegliersi tra gli iscritti
nell'albo  che  lo  coadiuva nello esercizio delle sue funzioni. Egli
nomina altresi' un segretario tra gli iscritti all'albo.