Art. 20. Scioglimento del Consiglio dell'Ordine Il Consiglio dell'Ordine se non e' in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, puo' essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi. Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nello esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresi' un segretario tra gli iscritti all'albo.