Art. 22.
Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in
materia elettorale
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione
o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia
disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati
dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.