Art. 23. 
                         Termini del ricorso 
 
  I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro  il
termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   notificazione   del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 
  I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.