Art. 24.
Contenuto del ricorso
Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, e'
redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si
fonda ed essere corredato:
a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e,
ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della
proclamazione dei risultati elettorali;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo
fondamento;
c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende
siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio
nazionale dei biologi. In mancanza di tale indicazione le
comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la
segreteria del Consiglio nazionale dei biologi.
Il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento della
tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.