Art. 25.
Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
Il ricorso e' presentato al Consiglio dell'Ordine; se il ricorrente
e' iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del
ricorso in carta libera.
La data di presentazione e' annotata in margine al ricorso a cura
della segreteria del Consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso
il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza
del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il
pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli
atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.
Il Consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma
precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio
nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato unitamente alle
deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo
degli atti, nonche', in fascicolo separato, copia in carta libera del
ricorso stesso e del provvedimento impugnato.