Art. 25. 
      Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso 
 
  Il ricorso e' presentato al Consiglio dell'Ordine; se il ricorrente
e' iscritto nell'albo, all'originale vanno  allegate  tre  copie  del
ricorso in carta libera. 
  La data di presentazione e' annotata in margine al ricorso  a  cura
della segreteria del Consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta. 
  Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati  presso
il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi  alla  scadenza
del termine stabilito  per  il  ricorso;  durante  detto  periodo  il
pubblico ministero e l'interessato  possono  prendere  visione  degli
atti, produrre deduzioni ed esibire documenti. 
  Il Consiglio dell'Ordine,  decorso  il  termine  di  cui  al  comma
precedente, nei cinque  giorni  successivi,  trasmette  al  Consiglio
nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato  unitamente  alle
deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al  fascicolo
degli atti, nonche', in fascicolo separato, copia in carta libera del
ricorso stesso e del provvedimento impugnato.