Art. 26.
Trattazione del ricorso
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito
per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi
nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del
ricorso stesso.
Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale
dei biologi puo' disporre le indagini e chiedere le notizie che
ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente
si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.