Art. 27. 
                          Esame del ricorso 
 
  Le sedute del Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche. 
  Le parti possono chiedere di essere  sentite,  proponendo  apposita
istanza contenuta nel ricorso. 
  Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga  necessario  che
l'interessato dia chiarimenti ovvero produca  atti  o  documenti,  il
presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a
mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per  la  risposta.
Se questa non perviene entro il termine  stabilito  la  decisione  e'
presa in base agli atti gia' in possesso del Consiglio nazionale  dei
biologi.