Art. 28. 
                        Decisione del ricorso 
 
  La  decisione  contiene   il   nome   del   ricorrente,   l'oggetto
dell'impugnazione, i motivi  sui  quali  si  fonda,  il  dispositivo,
l'indicazione del giorno, mese ed anno  in  cui  e'  pronunciata,  la
sottoscrizione del presidente e del segretario. 
  La decisione  e'  depositata  in  originale  nella  segreteria  del
Consiglio nazionale dei biologi ed e' notificata al ricorrente presso
il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 24 e,  in
mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.