Art. 28.
Decisione del ricorso
La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto
dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo,
l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la
sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione e' depositata in originale nella segreteria del
Consiglio nazionale dei biologi ed e' notificata al ricorrente presso
il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 24 e, in
mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.