Art. 29. 
Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi 
 
  Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia  di
iscrizione e di  cancellazione  nell'albo  o  nello  elenco  speciale
nonche' in materia disciplinare o  di  eleggibilita'  possono  essere
impugnate  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla
notifica,  dall'interessato  o  dal  procuratore  della   Repubblica,
innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale  di
Roma. 
  Il  Collegio  e'  integrato  da  due  biologi  iscritti  nell'albo,
nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura
o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma. 
  Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti  il  pubblico
ministero e l'interessato. 
  L'appello  avverso  la  sentenza  del  tribunale  e'  deciso,   con
l'osservanza  delle  medesime  forme,  dalla  sezione   specializzata
costituita presso la Corte di appello di  Roma  il  cui  Collegio  e'
integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati  a  norma  del
secondo comma.