Art. 3.
Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo,
degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli
organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al
patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi,
sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque
potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le
attribuzioni sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di
ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti
nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita'
di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di
regolamenti.