Art. 30.
Elettorato
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio
dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti
nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti
nell'elenco speciale.
Gli eletti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei
biologi sono rieleggibili.