Art. 30.
                             Elettorato

  Sono  elettori  e  possono  essere  eletti componenti del Consiglio
dell'Ordine  e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti
nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
  Non  sono  elettori  e  non  possono  essere  eletti  gli  iscritti
nell'elenco speciale.
  Gli  eletti  al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei
biologi sono rieleggibili.