Art. 31.
Elezione del Consiglio dell'Ordine
L'elezione del Consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni
precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data e' fissata
dal presidente del Consiglio uscente.
Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.
Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il
seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine.
L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti per posta
raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno
quindici giorni prima.
L'avviso di convocazione, che e' comunicato al Ministro per la
grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda
convocazione.
La seconda convocazione e' fissata a non meno di cinque giorni
dalla prima.