Art. 32.
              Elenco degli elettori - Seggio elettorale

  Trenta  giorni  prima  dell'inizio  delle operazioni elettorali, il
presidente  del  Consiglio  dell'Ordine dispone la compilazione di un
elenco degli iscritti nell'albo.
  L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data
di  nascita,  residenza  e  numero  d'ordine di iscrizione nell'albo,
nonche',  per  i  sospesi  dallo esercizio professionale, la relativa
indicazione.
  Il  seggio,  a  cura  del  presidente del Consiglio dell'Ordine, e'
istituito  in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e
la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.