Art. 32.
Elenco degli elettori - Seggio elettorale
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il
presidente del Consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un
elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo,
nonche', per i sospesi dallo esercizio professionale, la relativa
indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, e'
istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e
la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.