Art. 33.
Composizione del seggio elettorale
Il presidente del Consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della
votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio,
il vice presidente e due scrutatori.
Il segretario del Consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario e'
sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio
dell'Ordine.
Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.