Art. 34.
Votazione
Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in
unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con
l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente
prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno
degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi
diritto al voto.
Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del
Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le
relative schede sono di colore diverso.
L'elettore non puo' votare per un numero di candidati superiore a
quello da eleggere.
Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita'
personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa
al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.
Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno degli
scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del
votante nell'elenco degli elettori.
E' ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla
segreteria del Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e
la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente
del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del
votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che
la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
verificata e fatta constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae
la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.