Art. 35.
Scrutinio
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente
del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti
nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli
elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.
Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, da'
immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio,
che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.
In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le
operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validita'
i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni
tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti
il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma,
in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati;
in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
il piu' anziano per eta'.
Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei
candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e
all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del
segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal
segretario medesimo.