Art. 35.
                              Scrutinio

  Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente
del  seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti
nella  sala,  dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli
elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.
  Qualora  i  votanti  siano  almeno  un  quarto  degli elettori, da'
immediato  inizio,  con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio,
che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.
  In  caso  contrario,  sigillate  le  schede in una busta, rinvia le
operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validita'
i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
  Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni
tali  da  far  ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia
voluto  far  riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti
il numero dei candidati da eleggere.
  Terminato  lo  spoglio delle schede il presidente del seggio forma,
in  base  al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati;
in  caso  di  parita'  di  voti prevale il candidato piu' anziano per
iscrizione  e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
il piu' anziano per eta'.
  Il  presidente  del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei
candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.
  Di  tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e
all'espletamento   dello   scrutinio,   viene  redatto,  a  cura  del
segretario,  verbale  sottoscritto  dal  presidente  del seggio e dal
segretario medesimo.