Art. 36.
Diritto di opzione - Sostituzione
Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti
eletto membro del Consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea
elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi,
esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta
per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia
rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'Ordine.
Per la sostituzione il Consiglio dell'Ordine provvede a norma
dell'articolo 39 della presente legge.