Art. 37.
Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione
Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi,
valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio
dell'Ordine.
Il membro del Consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del
Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 36 della presente legge.