Art. 37. 
       Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione 
 
  Per la elezione dei membri del  Consiglio  nazionale  dei  biologi,
valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione  del  Consiglio
dell'Ordine. 
  Il membro del Consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del
Consiglio  nazionale  opta  nelle  forme  e  nei   termini   di   cui
all'articolo 36 della presente legge.