Art. 38.
Comunicazioni dell'esito delle elezioni
Il presidente del seggio, comunica al Ministro per la grazia e
giustizia ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e
provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine.
I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma.