Art. 39.
Riunioni del Consiglio dell'Ordine  e  del  Consiglio  nazionale  dei
                          biologi - Cariche

  Il  Ministro  per  la  grazia  e giustizia entro venti giorni dalla
proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio
dell'Ordine  e  del  Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per
l'insediamento.
  La  riunione  e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e
si  procede  alla  elezione  di un presidente, un vice presidente, un
segretario ed un tesoriere.
  Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi
e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
  Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa
le veci il membro piu' anziano per eta'.
  Le  deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il
presidente vota per ultimo.
  In  caso  di  parita'  di  voti  prevale,  in materia disciplinare,
l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto
del presidente.
  I  componenti  eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono  sostituiti  dai  candidati,  compresi nella graduatoria, che li
seguono nell'ordine.
  In  caso  di  mancanza  di  tali  candidati  si procede ad elezioni
suppletive.
  I  predetti  membri  rimangono  in  carica  fino  alla scadenza del
Consiglio.