Art. 39.
Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei
biologi - Cariche
Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla
proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio
dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per
l'insediamento.
La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e
si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un
segretario ed un tesoriere.
Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi
e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa
le veci il membro piu' anziano per eta'.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il
presidente vota per ultimo.
In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare,
l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto
del presidente.
I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li
seguono nell'ordine.
In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni
suppletive.
I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del
Consiglio.