Art. 41.
Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine
Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che
investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a
darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per
la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario
straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio
dell'Ordine ed al commissario stesso.
Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31
alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio
con le modalita' previste dalla presente legge, in quanto
applicabili.