Art. 42.
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto
contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata
comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta
giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono
nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma
dell'articolo 35, comma quinto.
In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia
invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni
suppletive.
Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede,
ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato
accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed
occorra provvedere a nuove elezioni.