Art. 43.
Sanzioni disciplinari
All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda
colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignita' o al decoro
professionale, puo' essere inflitta, a seconda della gravita' del
fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non
superiore ad un anno;
3) radiazione.
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti
dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
professionale:
a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) la morosita', per oltre dodici mesi, nel pagamento dei
contributi dovuti all'Ordine.
Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non e'
soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosita' e' revocata
con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
La radiazione e' pronunciata di diritto quando lo iscritto, con
sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a pena detentiva
non inferiore a due anni per reato non colposo.
Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto:
a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla
cancellazione.
Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato puo'
ricorrere in conformita' dell'articolo 29 della presente legge.