Art. 44.
Procedimento disciplinare
Il Consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza la
notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a
presentarsi in un termine che non puo' essere inferiore a dieci
giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue
discolpe.
Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni allo
interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma.
In caso di irreperibilita' le comunicazioni di cui ai due commi
precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci
giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine, e all'albo del Comune
dell'ultima residenza dell'interessato.