Art. 44. 
                      Procedimento disciplinare 
 
  Il  Consiglio  dell'Ordine  inizia  il  procedimento   disciplinare
d'ufficio o su istanza del procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale di Roma. 
  Nessuna  sanzione  disciplinare  puo'  essere  inflitta  senza   la
notifica  all'incolpato  dell'accusa   mossagli,   con   l'invito   a
presentarsi in un termine che  non  puo'  essere  inferiore  a  dieci
giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue
discolpe. 
  Le  deliberazioni  sono  notificate   entro   venti   giorni   allo
interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale  di
Roma. 
  In caso di irreperibilita' le comunicazioni di  cui  ai  due  commi
precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per  dieci
giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine, e  all'albo  del  Comune
dell'ultima residenza dell'interessato.