Art. 6.
  Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

  Nell'albo  professionale dei biologi possono essere iscritti, anche
indipendentemente  dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo
5,  i  titolari  di  cattedre  universitarie,  i liberi docenti e gli
incaricati,    limitatamente   alle   discipline   con   applicazioni
professionali di indole biologica.