Art. 7.
   Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero

  I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati,
per  l'iscrizione  nell'albo,  dal  requisito  di cui alla lettera e)
dell'articolo   5  qualora  dimostrino  di  risiedere  all'estero  al
servizio,  in  qualita'  di biologi, di enti od imprese nazionali che
operano fuori del territorio dello Stato.