Art. 8.
                  Modalita' di iscrizione nell'albo

  Per  l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta
da  bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante
il  requisito  di  cui  alla  lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del
versamento  della  tassa  di  iscrizione,  della tassa di concessione
governativa  nella  misura prevista dalle vigenti disposizioni per le
iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui
all'articolo precedente.
  Per  l'accertamento  della  data e del luogo di nascita nonche' dei
requisiti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  ed e) dell'art. 5 il
Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
  I  pubblici  impiegati  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo 2,
comprovano  i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
5,  mediante  certificazione  dell'Amministrazione  da  cui dipendono
attestante  la  loro  qualifica  Essi debbono altresi' provare che e'
loro consentito l'esercizio della libera professione.
  I  titolari  di  cattedre  universitarie,  i  liberi  docenti e gli
incaricati  di  cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo
professionale,    producono    un    certificato   della   competente
Amministrazione  da  cui  risulti  la  loro  qualifica  e  materia di
insegnamento.
  Per   i  cittadini  stranieri,  la  esistenza  del  trattamento  di
reciprocita'  comprovata,  a  degli interessati, con attestazione del
Ministero degli affari esteri.