Art. 8.
Modalita' di iscrizione nell'albo
Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta
da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante
il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del
versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione
governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le
iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui
all'articolo precedente.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il
Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2,
comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono
attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e'
loro consentito l'esercizio della libera professione.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli
incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo
professionale, producono un certificato della competente
Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di
insegnamento.
Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di
reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del
Ministero degli affari esteri.