Art. 2.

  L'esecuzione  dei  compiti  di  cui  al  precedente  articolo  1 e'
affidata:
    a)  al  Consiglio nazionale delle ricerche per quanto riguarda il
completamento della fase del programma in corso di realizzazione;
    b)  al  Centro  di ricerche aerospaziali dell'Universita' di Roma
per quanto concerne l'ulteriore espletamento del programma stesso.