Art. 4.

  Ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'articolo 2,
lettera  b),  e' autorizzato il trasferimento dal Consiglio nazionale
delle  ricerche  all'Universita'  di  Roma  dei materiali relativi al
programma San Marco di proprieta' o in consegna allo stesso Consiglio
nazionale delle ricerche.