Art. 5. All'onere di lire 2.200 milioni derivante dal provvedimento sara' provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO - TREMEL LONI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE