Art. 5.

  All'onere  di  lire 2.200 milioni derivante dal provvedimento sara'
provveduto  con  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio 1967.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - PIERACCINI -
COLOMBO - TREMEL
LONI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE