Art. 3.

  Nelle  ipotesi  di  cui  al capo II del titolo VIII del libro I del
Codice  civile,  alla  competenza della Corte d'appello e' sostituita
quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per  l'adozione  di  minorenni  e'  competente  il  tribunale  per  i
minorenni.
  E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.