Art. 4.

  Nel  titolo  VIII  del  libro  I  del  Codice civile e' inserito il
seguente capo III con il titolo: "Dell'adozione speciale".

                             Art. 314/2.
                     (Requisiti degli adottanti)

  L'adozione  speciale  e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da
almeno  cinque  anni  tra  i quali non sussiste separazione personale
neppure  di  fatto  e  che  sono  fisicamente  e moralmente idonei ad
educare,  istruire  ed  in  grado di mantenere i minori che intendono
adottare.
  L'eta'  degli adottanti deve superare di almeno venti o di non piu'
di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.

                             Art. 314/3.
                     (Requisiti degli adottandi)

  L'adozione speciale e' consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
  Sono  consentite piu' adozioni speciali con atto singolo o con piu'
atti successivi.

                             Art. 314/4.
              (Condizioni per lo stato di adottabilita)

  Su  istanza  del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma
seguente  e  di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato
di  adottabilita'  dal  tribunale  per  i minorenni del distretto nel
quale  si  trovano i minori di eta' inferiore agli anni otto privi di
assistenza  materiale  e  morale  da parte dei genitori o dei parenti
tenuti  a  provvedervi,  purche'  la  mancanza  di assistenza non sia
dovuta a forza maggiore.
  La  situazione  di  abbandono  sussiste,  sempre  che  ricorrano le
condizioni  di  cui  al  comma precedente, anche quando i minori sono
ricoverati  presso  pubbliche  o private istituzioni di protezione ed
assistenza per l'infanzia.
  Il  compimento  dell'ottavo  anno  da  parte del minore, durante il
corso  del  procedimento,  non osta alla dichiarazione dello stato di
adottabilita'.

                             Art. 314/5.
              (Denuncia della situazione di abbandono)

  Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni
di abbandono di minori di anni otto.
  I  pubblici  ufficiali,  nonche'  gli  organi  scolastici,  debbono
riferire  al  piu'  presto  al  tribunale per i minorenni, tramite il
giudice  tutelare  che  trasmette gli atti con relazione informativa,
sulle  condizioni  di  ogni  minore in situazione di abbandono di cui
vengano comunque a conoscenza.
  Le  istituzioni  pubbliche  o  private  di  protezione o assistenza
all'infanzia  trasmettono  trimestralmente  al  giudice  tutelare del
luogo  ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice
tutelare,  assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale
per  i  minorenni  sulle  condizioni  di  quelli  fra  i ricoverati o
assistiti  che risultano in situazione di abbandono, specificandone i
motivi.

                             Art. 314/6.
            (Accertamenti sulla situazione di abbandono)

  Il  tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui
all'articolo  precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti
sui  precedenti  dei  minori,  sulle  loro condizioni giuridiche e di
fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.
  Nei  casi  previsti  dal  primo  o  dal secondo comma dell'articolo
precedente  il  tribunale  puo'  ordinare  il  ricovero del minore in
idoneo   istituto  e  disporre  ogni  altro  opportuno  provvedimento
temporaneo  nell'interesse,  del  minore ivi compresa, occorrendo, la
sospensione della patria potesta'.

                             Art. 314/7.
(Dichiarazione  dello  stato  di adottabilita' di minori con genitori
                       sconosciuti o deceduti)

  Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta
l'esistenza  di  genitori  legittimi o di genitori naturali che hanno
riconosciuto  il  minore  o  la  cui paternita' o maternita' e' stata
dichiarata  giudizialmente,  ne'  l'esistenza  di parenti tenuti agli
alimenti  o  disposti  ad  occuparsi  convenientemente del minore, il
tribunale   per  i  minorenni  provvede  a  dichiarare  lo  stato  di
adottabilita' del minore.

                             Art. 314/8.
(Procedura  per  lo  stato  di adottabilita' di minori con genitori o
                  parenti conosciuti ed esistenti)

  Quando  attraverso  le  indagini  effettuate consta l'esistenza dei
genitori  o  dei  parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo
precedente e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per
i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
  Nel  caso  in  cui  i  genitori  o  i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione  del  tribunale  per  i minorenni che procede, la loro
audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
  In  caso  di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
  Udite  le  dichiarazioni  dei genitori o dei parenti, il presidente
del  tribunale  per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunita',  impartisce  con  decreto  motivato  ai genitori o ai
parenti  prescrizioni  idonee  a  garantire  l'assistenza  morale, il
mantenimento,  l'istruzione  e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo  stesso  periodici  accertamenti  da  eseguirsi  direttamente o
avvalendosi  del  giudice tutelare o di persone esperte o di istituti
specializzati.  Il decreto e' notificato a coloro cui le prescrizioni
si rivolgono.
  Il presidente o il giudice da lui delegato puo', altresi', chiedere
al  pubblico  ministero  di  promuovere l'azione perla corresponsione
degli  alimenti  a  carico  di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo
stesso,  dispone,  ove  d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
secondo comma dell'articolo 314/6.

                             Art. 314/9.
         (Convocazione dei genitori e parenti irreperibili)

  Nel  caso  in  cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono
irreperibili,  il  tribunale  per  i  minorenni  provvede  alla  loro
convocazione  ai  sensi  dell'articolo  140  del  Codice di procedura
civile  e dispone, altresi', la pubblicazione di un avviso di ricerca
su uno o piu' giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

                            Art. 314/10.
     (Sospensione del procedimento dello stato di adottabilita)

  -  Quando  dalle  indagini  effettuate  risulta  che e' in corso un
giudizio  per  la  dichiarazione  giudiziale della paternita' o della
maternita',  il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice
delegato  dispone,  con le modalita' previste dall'articolo 314/8, la
comparizione delle persone nei confronti delle quali e' stata chiesta
la  dichiarazione  e,  dopo  averle  sentite,  rimette  gli  atti  al
tribunale   per   i   minorenni   che,   ove   lo  ritenga  opportuno
nell'interesse   del   minore,   puo'  ordinare  la  sospensione  del
procedimento   di   dichiarazione   di  adottabilita'  per  il  tempo
necessario.
  Analoga  sospensione  puo'  essere  disposta  dal  tribunale  per i
minorenni  quando  da  particolari  circostanze emerse dalle indagini
effettuate   risulta   che   la   sospensione   puo'  riuscire  utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta per
un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

                            Art. 314/11.
(Dichiarazione dello stato di adottabilita' per i minori con genitori
                 o parenti conosciuti ed esistenti)

  A  conclusione  delle  indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli  precedenti,  ove  risulti la situazione di abbandono di cui
all'articolo   314/4,   lo  stato  di  adottabilita'  del  minore  e'
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
    1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8
e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;
    2)  l'audizione  dei  medesimi  ha dimostrato il persistere della
mancanza  di  assistenza  morale  e  materiale e la impossibilita' di
ovviarvi;
    3)  le  prescrizioni  impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono
rimaste inadempiute.
  La  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  del  minore  e'
disposta  dal  tribunale  per  i minorenni in camera di consiglio con
decreto   motivato,   udito   il   pubblico   ministero   nonche'  il
rappresentante  dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la
persona cui egli e' affidato.
  Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.
  Il  decreto  e'  notificato  per  esteso  al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale
avviso  agli  stessi  del  loro diritto di proporre opposizione nelle
forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

                            Art. 314/12.
    (Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilita)

  L'opposizione   al   provvedimento   che   dichiara   lo  stato  di
adottabilita'  e'  proposta  al tribunale per i minorenni con ricorso
contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed e'
depositato  nella  cancelleria  dello  stesso  tribunale entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento.
  L'opposizione puo' essere proposta dalle persone indicate nel terzo
comma dell'articolo precedente.

                            Art. 314/13.
                     (Giudizio sull'opposizione)

  A  seguito  della  opposizione  il  presidente  del tribunale per i
minorenni  nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto
l'udienza  di  comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre
mesi  dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di
comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche'
la   convocazione   per   l'udienza   fissata  delle  persone  o  del
rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.
  All'udienza   fissata   il  tribunale  per  i  minorenni  sente  il
ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti
e,  quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove
non   occorra  ulteriore  istruttoria,  decide  immediatamente  dando
lettura del dispositivo della sentenza.

                            Art. 314/14.
                           (Impugnazioni)

  La   sentenza   e'   notificata  d'ufficio,  nel  testo  integrale,
all'opponente  ed  al  curatore  speciale  del  minore  i quali hanno
diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte
d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al
pubblico ministero.
  Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di
cui all'articolo precedente.
  La  sentenza  di  appello e' impugnabile con ricorso per cassazione
nel termine di trenta giorni. Non e' richiesto deposito per multa.

                            Art. 314/15.
(Trascrizione   della   dichiarazione   definitiva   dello  stato  di
                            adottabilita)

  La   dichiarazione  definitiva  dello  stato  di  adottabilita'  e'
trascritta,  a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito  registro  conservato  presso  la  cancelleria del tribunale
stesso.
  La  trascrizione  deve  essere  effettuata  entro  il decimo giorno
successivo  a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza
sono divenuti definitivi.

                            Art. 314/16.
                 (Sospensione della patria potesta)

  Durante  lo  stato  di  adottabilita'  e' sospeso l'esercizio della
patria potesta'.
  Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

                            Art. 314/17.
              (Cessazione dello stato di adottabilita)

  Lo  stato  di  adottabilita'  cessa  per  adozione o per compimento
dell'ottavo anno di eta'; comunque permane, per tre anni, anche oltre
l'ottavo   anno,  dalla  data  in  cui  sia  divenuto  definitivo  il
provvedimento che lo pronuncia.
  Nei  casi  di  sospensione  del procedimento indicato nell'articolo
314/10,  lo  stato di adottabilita' e' protratto in un periodo pari a
quello della sospensione.

                            Art. 314/18.
                (Revoca dello stato di adottabilita)

  Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse
del   minore,   quando  e'  stato  pronunciato  nelle  forme  di  cui
all'articolo 314/7. Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento
preadottivo,  la  revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
  Il provvedimento di revoca e' dato con la procedura della decisione
in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
  Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilita'  puo'  essere revocato dal tribunale per i minorenni ad
istanza   del   pubblico   ministero,   con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
  La  dichiarazione  di  revoca  e'  trascritta  sul  registro di cui
all'articolo 314/15.

                            Art. 314/19.
          (Azione revocatoria dello stato di adottabilita)

  Quando  lo  stato  di adottabilita' e' pronunciato con sentenza, e'
ammesso  il  ricorso  per  revocazione  a norma dell'articolo 395 del
Codice di procedura civile.
  L'azione  non  e'  esperibile  se  e'  intervenuta dichiarazione di
adozione.

                            Art. 314/20.
                      (Affidamento preadottivo)

  La  domanda  per  adottare  con  adozione speciale un minore per il
quale e' diventata definitiva la dichiarazione di adottabilita', deve
essere  presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per
i  minorenni  del  distretto  ove il minore si trova. La domanda puo'
fare  menzione  espressa  del  minore  che  i  richiedenti  intendono
adottare.
  Il  tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di
cui  all'articolo  314/2, anche nel caso di piu' domande da esaminare
comparativamente,  nell'interesse  preminente  del minore, sentito il
pubblico  ministero  e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti,
omessa  ogni  altra  formalita'  di  procedura, dispone l'affidamento
preadottivo e ne determina le modalita'.
  Il  provvedimento  dell'affidamento  preadottivo e' pronunciato dal
tribunale  in  camera  di consiglio ed e' trascritto entro tre giorni
dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.
  Il   tribunale   per   i   minorenni   vigila  sul  buon  andamento
dell'affidamento  preadottivo  direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

                            Art. 314/21.
                (Revoca dell'affidamento preadottivo)

  L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni
d'ufficio  o  su  istanza  del pubblico ministero o del tutore oppure
delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente
articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato
o  quando  il  minore rivela gravi difficolta' di ambientamento nella
famiglia  dei  coniugi  affidatari,  oppure  quando  i coniugi stessi
recedono dalla domanda di adozione.

                            Art. 314/22.
(Impugnative dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo)

  I   provvedimenti   del   tribunale   per   i  minorenni,  relativi
all'affidamento  preadottivo  ed  alla  sua  revoca,  sono emessi con
decreto  motivato,  in  camera  di  consiglio,  sentito  il  pubblico
ministero.
  Avverso  tali  provvedimenti  possono proporre ricorso alla sezione
per  i  minorenni  della  corte di appello, il pubblico ministero, il
tutore  e  i  presentatori  della  domanda  di  adozione  speciale  o
dell'istanza  di  revoca.  Il  ricorso si propone entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
  La  corte  di  appello  decide  in  camera  di consiglio sentiti il
ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della
domanda  di  revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o
le persone incaricate della vigilanza.

                            Art. 314/23.
         (Proroga della durata dello stato di adottabilita)

  In  caso  di  revoca  dell'affidamento  preadottivo,  i  termini di
efficacia dello stato di adottabilita' previsti dall'articolo 314/17,
sono   prorogati   per   un   periodo   di   durata   pari  a  quello
dell'affidamento preadottivo revocato.

                            Art. 314/24.
                (Dichiarazione di adozione speciale)

  Il  tribunale  per  i  minorenni  che  ha  dichiarato  lo  stato di
adottabilita',  decorso  un  anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti,  il  pubblico  ministero  e  la persona o gli istituti che
hanno  esercitato  la  vigilanza  nel periodo preadottivo, nonche' il
tutore  e  il  giudice  tutelare,  dopo aver verificato che ricorrano
tutte  le  condizioni  previste  dal presente capo, omessa ogni altra
formalita' di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera
di   consiglio,   decidendo  di  fare  luogo  o  di  non  fare  luogo
all'adozione.
  D'ufficio,  o  su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti
con  l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata puo'
prorogare  di  un  anno il termine di cui al primo comma del presente
articolo.
  Se  uno  dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento
preadottivo,  l'adozione  puo'  essere egualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge.
  Quando  la  domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma
del  presente  articolo non puo' essere inferiore a tre anni e quello
di cui al secondo comma puo' essere prorogato fino a due anni.
  Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

                            Art. 314/25.
           (Impugnativa del decreto di adozione speciale)

  I  coniugi  adottanti,  il  pubblico  ministero  ed il tutore entro
trenta  giorni  dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale  con  reclamo  alla  sezione per i minorenni della Corte di
appello  che  decide  in  camera  di  consiglio,  sentito il pubblico
ministero.
  Il   provvedimento  che  pronuncia  l'adozione  speciale,  divenuto
definitivo,   entro  il  decimo  giorno  successivo  a  quello  della
comunicazione,  e' trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15
e  comunicato  all'ufficio  dello  stato  civile  per l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.

                            Art. 314/26.
                  (Effetti dell'adozione speciale)

  Per  effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di
figlio  legittimo  degli  adottanti,  dei quali assume e trasmette il
cognome.  L'adozione  speciale non instaura rapporti di parentela tra
l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
  Con  l'adozione  speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la
famiglia  di  origine  salvi i divieti matrimoniali e le norme penali
fondate sul rapporto di parentela.

                            Art. 314/27.
                (Revocatoria dell'adozione speciale)

  Il  provvedimento  che  pronuncia  l'adozione  speciale puo' essere
revocato  quando  ricorrano  i  motivi  previsti  nei numeri 1, 2 e 6
dell'articolo 395 del Codice di procedura civile.
  L'istanza  di  revocazione  puo'  essere  presentata  dal  pubblico
ministero  o  dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in
cui  abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base
dell'istanza di revocazione.
  Sull'istanza  di  revocazione provvede la Corte di cassazione uditi
gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.
  Il relativo provvedimento e' iscritto nell'apposito registro di cui
all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

                            Art. 314/28.
                      (Certificati anagrafici)

  Salvi  i  casi  in  cui  per  legge e' richiesta la copia integrale
dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato  deve  essere  rilasciata  con,  la sola indicazione del
nuovo  cognome  e  con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa
alla  paternita'  o  alla maternita' del minore e dell'annotazione di
cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.