Art. 6.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste e' autorizzato a
concedere  alle  organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli, nei
primi  tre  anni  successivi  alla  data  della loro costituzione, un
contributo  che  non  puo' superare, rispettivamente per il primo, il
secondo  ed  il  terzo  anno  il 3 per cento, il 2 per cento e 11 per
cento   del   valore  della  produzione  commercializzata,  calcolato
forfettariamente  sulla  base  delle  quantita'  medie  dei  prodotti
venduti  dai  produttori  aderenti  nei  tre  anni precedenti la loro
adesione   e  dei  prezzi  medi  alla  produzione  ottenuti  da  tali
produttori nello stesso periodo.
  Il  contributo  di cui al proprio comma e' concesso con decreto del
Ministro    per    l'agricoltura    e    le   foreste,   su   domanda
dell'organizzazione,   sentito  il  parere  del  Comitato  consultivo
nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
  La concessione puo' essere disposta anche frazionatamente.
  Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sara'
stanziata,  nello stato di previsione della spesa del Ministero della
agricoltura  e  delle  foreste,  la  somma  complessiva di lire 7.500
milioni,  da  ripartire  negli  anni dal 1967 al 1971 in relazione al
fabbisogno  e  comunque  in misura non eccedente nei singoli esercizi
l'importo di lire 2.500 milioni.