Art. 7. Negli anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del Regolamento della Comunita' economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organizzazione. Il concorso non puo' superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo dal capitale mutuato per ogni operazione e puo' essere accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantita' messe in vendita. Alla concessione del concorso si provvede con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 6. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato. Le suddette organizzazioni sono tenute a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, puo' fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita. Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, gravera' sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera i) e dall'articolo 45, lettera i) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.