Art. 7.

  Negli  anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  puo'  concedere  alle  organizzazioni  di  cui alla presente
legge,  un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo
di  compiere  operazioni  di  ritiro dalla vendita di prodotti di cui
all'articolo  7 del Regolamento della Comunita' economica europea del
4  aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto,
nei   casi   in   cui  il  prezzo  risulti  inferiore  ad  un  limite
predeterminato dall'organizzazione.
  Il  concorso  non  puo' superare in ragione di anno la misura del 4
per  cento  annuo  dal  capitale  mutuato  per ogni operazione e puo'
essere  accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma
che   abbiano   costituito  un  fondo  di  intervento  alimentato  da
contributi   degli  aderenti  commisurati  alle  quantita'  messe  in
vendita.
  Alla  concessione  del concorso si provvede con le modalita' di cui
al secondo comma dell'articolo 6. Nel decreto di concessione potranno
essere  dettate  particolari  prescrizioni  circa la destinazione del
prodotto ritirato.
  Le   suddette   organizzazioni   sono   tenute  a  comunicare  agli
Ispettorati  agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali
intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione
dei  prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro
previsti e praticati.
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste con proprio decreto,
sentito  il  Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione
dei  prodotti ortofrutticoli, puo' fissare livelli massimi dei prezzi
di ritiro dalla vendita.
  Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente
articolo,  nel  limite  complessivo  di lire 600 milioni per ciascuno
degli  anni  1967,  1968  e  1969,  gravera'  sui  fondi  autorizzati
dall'articolo  44,  lettera  i)  e dall'articolo 45, lettera i) della
legge 27 ottobre 1966, n. 910.