La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:
    a)  Convenzione  di  Parigi  per  la  protezione della proprieta'
industriale  del  20  marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre
1900,  a  Washington  il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a
Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
    b)  Accordo  di  Madrid  per  la repressione delle indicazioni di
provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington
il  2  giugno  1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno
1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
    c)  Accordo  di  Lisbona  per  la  protezione  e la registrazione
internazionale delle denominazioni di origine.