Art. 2.

  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed agli Accordi
di  cui  all'articolo  precedente,  a decorrere dalla loro entrata in
vigore,   in   conformita'   rispettivamente  all'articolo  18  della
Convenzione  ed agli articoli 6 dell'Accordo sub b) e 13 dell'Accordo
sub c).