Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli
Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti
delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di
detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - REALE
- PRETI - RESTIVO -
ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE