Art. 3.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di
sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
aventi  valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli
Accordi  menzionati  nell'articolo  1,  stabilendo  inoltre i compiti
delle  singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di
detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - FANFANI - REALE
                                                  - PRETI - RESTIVO -
                                                   ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE