Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione indicata
nell'articolo  precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' all'articolo XI della Convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE