Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata
nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' all'articolo XI della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE