Art. 10.

  L'art.  32  del  testo  unico  5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  32.  -  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del
Codice  penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e
del  secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso
di  armi  da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri
da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di
lavoro  e  nelle  zone  distanti  meno  di  cinquanta metri da vie di
comunicazione  ferroviarie  o  strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali o interpoderali.
  E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di
comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.
  Qualora  si  usino  armi  o  munizioni di maggiore portata, si deve
rispettare una distanza tale da evitare nocimento.
  Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi
cariche  se  non  in  posizione  di  sicurezza  e  solo per motivi di
attraversamento.  E'  in  ogni caso vietato il porto di armi da sparo
cariche,  anche  se  in posizione di sicurezza, all'interno di centri
abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.
  Nel  periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso
delle  armi  da  caccia  con  munizione  spezzata  e  di  arnesi  per
l'uccellagione,  a  meno  che  il  trasporto avvenga per giustificato
motivo  e  che  il  fucile  sia  smontato  o  chiuso in busta o altro
involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia
aperta,  nelle  zone  di  ripopolamento  e cattura. Il divieto non si
applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.
  I  contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu'
grave  reato,  con  la  multa  da  lire  20.000  a lire 100.000. Alla
condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni".